Atto di costituzione della Rete delle Scuole dell’Innovazione Scolastica | Festival dell'Innovazione Scolastica

 

ATTO DI COSTITUZIONE DELLA RETE DELLE

 “SCUOLE DELL’INNOVAZIONE SCOLASTICA”

 

PREMESSA

VISTI gli articoli 33 e 117 della Costituzione della Repubblica Italiana;
VISTO l’articolo 15 della legge del 7 agosto 1990, n. 241;
VISTO il DPR del 8 marzo 1999, n. 275;
VISTA la legge del 13 luglio 2015, n. 107;
VISTA la legge del 19 febbraio 2025, n. 22;
VISTO il Decreto MIM del 15 gennaio 2026, n. 6;
VISTO il Decreto MIM del 30 marzo 2026 n. 537: gli Istituti DENOMINAZIONE CODICE MECCANOGRAFICO SEDE I.I.S.S. “CARLO EMILIA GADDA” PRIS00800P
DIRIGENTE SCOLASTICO
Via Nazionale 6, 43045 Fornovo di Taro (PR) ALESSIA GRUZZA CONVENGONO QUANTO SEGUE

 

Art. 1 – Costituzione della Rete

È costituita la Rete di scopo denominata “Scuole dell’innovazione scolastica”, ai sensi dell’art. 7 del DPR 275/1999.

 

Art. 2 – Finalità e scopi

La rete persegue in modo sistematico e coordinato le seguenti finalità e scopi:

1. promuovere lo sviluppo armonico e integrale della persona, valorizzando le dimensioni cognitive, emotive, relazionali, sociali e metacognitive degli studenti, nel rispetto dei diversi ritmi di apprendimento e delle caratteristiche individuali;

2. sostenere lo sviluppo delle competenze non cognitive e trasversali, quali consapevolezza di sé, autoregolazione, motivazione, resilienza, collaborazione, comunicazione efficace, pensiero critico e responsabilità, riconoscendone il ruolo strategico nel successo formativo e nella crescita personale;

3. favorire il miglioramento degli esiti scolastici e formativi, prevenendo e contrastando la dispersione scolastica, la povertà educativa, gli analfabetismi funzionali e ogni forma di esclusione o marginalità;

4. diffondere pratiche didattiche innovative, attive e partecipative, basate su metodologie laboratoriali, cooperative, orientative e inclusive, anche attraverso la sperimentazione didattica e la ricerca-azione;

5. rafforzare la funzione orientativa del sistema scolastico, accompagnando gli studenti nella conoscenza di sé, nello sviluppo dei talenti e nella costruzione di scelte consapevoli per il proprio progetto di vita, di studio e professionale;

6. promuovere ambienti di apprendimento accoglienti e inclusivi, capaci di valorizzare le differenze, sostenere il benessere scolastico e favorire la partecipazione attiva di tutti gli studenti, con particolare attenzione agli alunni con disabilità e bisogni educativi speciali;

7. sostenere la formazione, l’aggiornamento e la crescita professionale del personale scolastico, incentivando la condivisione di competenze, esperienze e buone pratiche tra le istituzioni aderenti alla Rete;

8. favorire la progettazione condivisa tra scuole, la messa in rete di risorse professionali, organizzative e didattiche e la costruzione di una comunità educante a livello nazionale;

9. promuovere attività di monitoraggio, documentazione e valutazione dei processi e degli esiti delle sperimentazioni e delle azioni intraprese, al fine di migliorarne l’efficacia e garantirne la trasferibilità;

10. consentire alle istituzioni scolastiche aderenti di partecipare in forma coordinata a sperimentazioni nazionali, avvisi pubblici, bandi e iniziative promosse dal Ministero dell’istruzione e del merito e da altri enti pubblici;

11. favorire, nell’ambito delle attività di documentazione, ricerca e formazione promosse dalla Rete, la collaborazione con istituti di ricerca, università e/o con INDIRE, previo parere del Comitato tecnico-scientifico, mediante la sottoscrizione di appositi protocolli d’intesa, convenzioni o accordi di collaborazione, nel rispetto della normativa vigente.

 

Art. 3 – Ambiti di intervento

La Rete opera, in particolare, nei seguenti ambiti:

a) sviluppo delle competenze non cognitive e trasversali;

b) innovazione metodologico-didattica;

c) orientamento e continuità educativa;

d) inclusione scolastica e personalizzazione dei percorsi;

e) prevenzione della dispersione scolastica;

f) valutazione, autovalutazione e documentazione dei processi educativi;

g) formazione del personale scolastico.

 

Art. 4 – Durata

La Rete ha durata triennale ed è rinnovabile previo accordo delle istituzioni aderenti.

 

Art. 5– Scuola capofila

Per il primo triennio di durata della Rete, è individuata quale scuola capofila l’Istituto  di Istruzione Secondaria Superiore “Carlo Emilio Gadda”, che svolge funzioni di coordinamento organizzativo, amministrativo e gestionale.

 

Art. 6 – Organi della Rete

Sono organi della Rete: – Assemblea dei Dirigenti; – Coordinatore della Rete; – Comitato tecnico-scientifico.

 

Art. 7 – Assemblea della Rete

1. L’Assemblea è composta dai Dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche aderenti alla Rete o loro delegati.

2. L’Assemblea è l’organo di indirizzo e di deliberazione della Rete.

3. L’Assemblea è convocata dal Coordinatore della Rete almeno una volta all’anno e ogni qualvolta ne facciano richiesta i due terzi dei componenti.

4. L’Assemblea della Rete può svolgersi in presenza o a distanza in forma digitale previa comunicazione a tutti i membri del canale di collegamento.

5. L’Assemblea delibera a maggioranza dei presenti.

6. L’Assemblea elegge la scuola capofila che svolge il ruolo di Coordinatore della Rete (che, per il primo triennio, coincide con l’I.I.S.S. “Carlo Emilio Gadda”) ogni 3 anni e i componenti del Comitato tecnico-scientifico (ad eccezione dei 2 esperti nominati dal Comitato Scientifico del Festival dell’Innovazione Scolastica).

 

Art. 8 – Coordinatore della Rete

1. Il Coordinatore è individuato nel Dirigente scolastico della scuola capofila.

2. Ha durata triennale ed è rinnovabile.

3. Convoca e presiede l’Assemblea, coordina le attività della Rete e ne rappresenta gli interessi.

 

Art. 9 – Comitato tecnico-scientifico

1. Il Comitato tecnico-scientifico è composto da n. 5 istituzioni scolastiche appartenenti alla Rete, elette dall’Assemblea, nonché da n. 2 esperti nominati dal Comitato Scientifico del Festival dell’Innovazione Scolastica. Fa parte del Comitato tecnico-scientifico, di diritto, il Coordinatore della Rete.

2. I componenti restano in carica per un periodo di tre anni e possono essere riconfermati per un massimo di tre mandati.

3. Il Comitato svolge funzioni di supporto tecnico, scientifico e progettuale alle
attività della Rete.

4. Formula proposte, pareri e linee di indirizzo in merito alle sperimentazioni, alle attività progettuali e alla documentazione delle buone pratiche.

5. I componenti del Comitato tecnico-scientifico, ivi compresi i Dirigenti scolastici eventualmente designati, svolgono il proprio incarico a titolo volontario e gratuito, senza corresponsione di compensi, gettoni di presenza, indennità o rimborsi spese, fatti salvi eventuali rimborsi autorizzati e finanziati nell’ambito di specifici progetti, nel rispetto della normativa vigente.

 

Art. 10 – Adesioni

Possono aderire alla Rete istituzioni scolastiche statali e paritarie di ogni ordine e grado ed enti di formazione professionale (IeFP), previa delibera dei competenti organi collegiali entro 3 mesi dall’adesione.

 

Art. 11- Recesso dalla Rete1. Ciascuna istituzione scolastica aderente può recedere dalla Rete prima della scadenza del triennio, previa deliberazione dei competenti organi collegiali.

1. Il recesso deve essere comunicato alla scuola capofila con un preavviso minimo di sei mesi, mediante atto formale scritto.

2. Il recesso non comporta oneri a carico della Rete né pregiudica la validità delle attività già avviate.

3. Restano fermi gli impegni eventualmente assunti dalla scuola recedente nell’ambito di progetti finanziati o di attività in corso, fino alla loro conclusione o secondo quanto previsto dagli specifici accordi.

 

Art. 12- Finanziamento e gestione amministrativo-contabile

I finanziamenti delle attività della Rete potranno derivare da partecipazioni a bandi promossi da enti nazionali e internazionali, istituzioni europee, fondazioni, MIM, associazioni, erogazioni liberali, nonché da proventi derivanti da attività di formazione.
Tali finanziamenti potranno essere assunti dalla scuola capofila (o da altre scuole della Rete, previo apposito accordo), con l’impegno di metterli a disposizione delle progettualità comuni.
Con riguardo alla gestione delle attività amministrative e contabili, la scuola capofila (o altri Istituti della Rete, previo apposito accordo) acquisisce nel proprio bilancio i finanziamenti destinati all’attuazione dei progetti, quali entrate finalizzate agli stessi, e attua, attraverso i propri uffici, tutte le attività istruttorie necessarie, ivi comprese quelle afferenti ai procedimenti di scelta del contraente.
Le spese amministrative e di funzionamento della Rete sono, di norma, sostenute dalla scuola capofila nell’ambito delle proprie risorse disponibili.
Qualora si rendano necessarie ulteriori risorse per la gestione amministrativa e organizzativa, l’Assemblea della Rete può deliberare la ripartizione degli oneri tra le istituzioni scolastiche aderenti, secondo criteri condivisi e nel rispetto della normativa vigente.
In caso di partecipazione a progetti finanziati o di acquisizione di finanziamenti esterni, la scuola capofila è autorizzata a prevedere, nell’ambito dei relativi piani finanziari, la copertura delle spese amministrative e gestionali connesse all’attuazione delle attività della Rete.

 

Art. 13 – Modifiche dell’Accordo

1. Il presente Accordo può essere modificato esclusivamente mediante deliberazione dell’Assemblea della Rete, convocata con specifico ordine del giorno recante l’indicazione puntuale delle proposte di modifica.

2. Le proposte di modifica devono essere formulate per iscritto e trasmesse dalla scuola capofila a tutte le istituzioni scolastiche aderenti con un preavviso non inferiore a trenta giorni rispetto alla data di convocazione dell’Assemblea 3. L’Assemblea delibera validamente sulle modifiche al presente Accordo con il voto favorevole dei due terzi dei componenti.

4. Le modifiche approvate sono formalizzate mediante atto integrativo scritto, sottoscritto dai rappresentanti legali delle istituzioni scolastiche aderenti o dai soggetti da essi formalmente delegati.

5. Le modifiche acquistano efficacia a decorrere dall’anno scolastico successivo, salvo che l’Assemblea deliberi diversamente con il consenso espresso di tutte le istituzioni interessate.

6. In ogni caso, le modifiche non possono avere efficacia retroattiva, né incidere sugli impegni organizzativi, amministrativi o finanziari già assunti dalle istituzioni scolastiche aderenti, salvo consenso unanime delle parti coinvolte.

 

Art. 14 – Disposizioni finali
Per quanto non espressamente previsto dal presente Atto si rinvia alla normativa vigente in materia.